Oggetto: Fruizione e recupero permessi brevi. A.s. 2023-24
Con la presente si comunica ai sigg. Docenti che i permessi brevi, la cui concessione è legata alla possibilità
di sostituzione con personale in servizio, vanno recuperati entro i due mesi successivi alla fruizione dei
medesimi.
Il recupero, va effettuato con supplenze o con svolgimento di interventi didattici integrativi, con
precedenza nella classe dove avrebbe dovuto prestare servizio il docente in permesso.
Se il recupero non viene effettuato entro i due mesi successivi, l’Amministrazione effettua una trattenuta
sullo stipendio pari alla retribuzione spettante per il numero di ore non recuperate.
Il permesso orario giornaliero non può essere superiore alla metà dell’orario di servizio della giornata in
cui lo stesso viene richiesto, e nell’arco dell’a.s. complessivamente le ore di permesso giornaliero non
possono superare l’orario di servizio settimanale.
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Maria Elena Carbone
Firma autografa sostituita a mezzo di
stampa ex art. 3 c. 2 del D.lgs. 39/93
da webmaster